Art. 4.
(Strutture per la pratica dell'attività
fisica e sportiva).

      1. Per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 2, gli istituti penitenziari utilizzano gli spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato, tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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tutti gli istituti penitenziari sono tenuti a realizzare strutture per la pratica delle attività di cui all'articolo 2, secondo un piano predisposto dal direttore dell'istituto penitenziario con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e del CONI.